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Esonero contributivo del 100% per chi assume i percettori del Rdc

assunzione lavoro

I datori di lavoro privati che nel 2023 hanno assunto percettori del reddito di cittadinanza oppure trasformato i contratti da tempo determinato a indeterminato, beneficeranno dell’esonero contributivo per queste tipologie di lavoratori.

Lo rende noto l’Inps con una sua circolare dove spiega l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza. L’esonero dal versamento interessa gli imprenditori privati, con una decurtazione del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Restano esclusi invece i premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica inoltre ai rapporti di lavoro domestico.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La durata dell’agevolazione contributiva è di massimo di dodici mesi.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

L’Inps sottolinea che come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’esonero, considerata la sua entità (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8mila euro annui), deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

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