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Inps: in pensione prima con la pace contributiva

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Una nuova possibilità per anticipare il pensionamento. Reintrodotta dalla legge di bilancio in via sperimentale per il biennio 2024-2025 e successivamente recepita dall’Inps, la pace contributiva offre ai lavoratori l’opportunità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Una misura che si rivela particolarmente utile a chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021. Si rivolge “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996; a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata.

Rispetto alla misura di pace contributiva precedentemente in vigore (biennio 2019/2021), la differenza sostanziale è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Quindi per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale, in una nota stampa diffusa a fine luglio, spiega che un requisito essenziale è che i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in un periodo successivo al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge di bilancio. L’Inps sottolinea che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. Inoltre, nella scelta degli anni da coprire, va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti a obbligo di versamento contributivo.

Uno dei vantaggi della pace contributiva è che i periodi riscattati, possono essere anche non continuativivengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. Quindi non solo in pensione prima, ma anche con un importo maggiore.

Il metodo utilizzato per il calcolo, così come stabilito dalla legge di bilancio 2024, è di tipo “a percentuale”, previsto per il sistema contributivo, applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi dodici mesi precedenti la data della domanda.

La misura può essere richiesta dall’assicurato, dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025 tramite la presentazione di una domanda online in modalità multicanale. È possibile inoltrare la richiesta collegandosi al portale web dell’Inps alla pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando poi “Riscatti”; contattando il Contact center multicanale; rivolgendosi ai patronati e intermediari dell’Istituto.

Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro utilizzando il modulo “AP135” e destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

L’Inps offre la possibilità di effettuare i versamenti sia attraverso il pagamento dell’intera cifra in un’unica soluzione oppure ricorrendo a una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi. Quest’ultima scelta non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

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