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Superbonus 110%: maglie più larghe per accedere agli interventi

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Dopo un lungo dibattito entrano nella discussione della bozza del decreto Semplificazioni della transizione ecologica Sono alcune importanti cambiamenti per il Superbonus 110%.

Tra le principali novità troviamo innanzitutto la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Se si guardano inoltre ai lavori riguardanti i condomini, le scadenze possono arrivare al 30 giugno 2024 a condizione che a fine dicembre 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori. Stesso discorso per le case popolari  per le quale il termine ultimo viene stabilito per il 31 dicembre 2025.

Altra novità importante su cui si sta lavorando nel redigere il documento è la possibilità per i condomini che hanno in corso un condono di poter accedere ugualmente al bonus. Questo in prati per allargare le maglie e consentire a molti più soggetti di poter accedere ai lavori. La nuova norma eviterebbe in pratica che l’irregolarità di una singola unità immobiliare impedisca alle altre di acquisire la certificazione di stato legittimo e di accedere al Superbonus 110%: “Per gli interventi sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, lo stato legittimo riguarda soltanto le singole unità”.

Sempre in questa ottica si prevede di rilasciare lo stato legittimo negli edifici plurifamiliari anche in presenza di singole unità immobiliari non a norma. Escludendo successivamente soltanto queste ultime dall’agevolazione.

Allo studio della bozza c’è anche la possibilità di consentire l’accesso al superbonus anche agli alberghi e alle pensioni, fino ad ora esclusi.

Nella nuova stesura del documento vengono anche ampliati i criteri di definizione di impianti termici, facendo rientrare nella categoria anche qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

Per incrementare le domande di interventi finalizzati all’isolamento termico degli edifici, infine, la bozza propone che gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

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