Il 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione nelle aziende, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Il nuovo accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi alla formazione dei diversi operatori della sicurezza. Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, ma intanto vi anticipiamo le principali novità ed alleghiamo il testo approvato. Le principali novità riguardano una nuova articolazione del percorso formativo per RSPP (Responsabili servizio prevenzione e protezione) e ASPP (addetto al servizio); l’aggiornamento di RSPP e ASPP, che indipendentemente dal settore sarà di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP, ma fino al 50% potranno essere svolte tramite partecipazione a convegni; diminuzione dei soggetti autorizzati a erogare i corsi RSPP con esclusione degli Enti non accreditati, delle Associazioni sindacali e datoriali meno rappresentative e degli Enti bilaterali; apertura su titoli di studio ed esoneri, essendo stata aumentata la lista delle lauree che si considerano titolo di studio esonerante per la frequentazione dei corsi ; più rigore su formazione modalità e-learning, rivisitati gli accordi del 21.12.2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/08), i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal nuovo accordo, ad esempio per le situazioni classificate a basso rischio. Lavoro somministrato: viene specificato che l’informazione e l’addestramento è a carico del somministratore se non specificato diversamente nel contratto (l’utilizzatore dovrà formare sulle proprie procedure specifiche). Invece, è stabilito l’obbligo di erogare i corsi di formazione antincendio, primo soccorso e RLS in modalità frontale. Sul libretto formativo del cittadino, l’accordo individua un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Infine, per i requisiti dei docent,: i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs81/08.
Per chiarimenti, Unsic Lavoro (fgambini@unsiclavoro.it).