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Tap, nota di riepilogo da parte dell’Avvocatura regionale

TapSempre più complesso il percorso del Tap, il gasdotto che approderà a Melendugno, in Puglia, tra numerose proteste da parte dei cittadini pugliesi e dello stesso presidente della Regione, Emiliano.

L’Avvocatura regionale pugliese ha provveduto a diffondere una nota riepilogativa del contenzioso Tap in corso proprio per poter meglio chiarire una situazione sempre più ingarbugliata.

Dunque, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per il gasdotto Tap, spiega la nota, la Regione Puglia ha sempre fermamente manifestato il dissenso espresso e motivato sull’opera Tap, con particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca; il ministero della Sviluppo economico (Mise) ha sempre “pervicacemente omesso di prendere in considerazione le istanze pervenute – dalla Regione, dal Comune di Melendugno, da tutte le associazioni coinvolte, dai cittadini – circa l’effettiva possibilità di modificare il punto di approdo dell’opera – sottolinea l’Avvocatura. E ricostruisce schematicamente i singoli punti:

1.La Regione Puglia ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio – Roma la nota protocollo n.39846/2014 con cui il ministero dell’Ambiente ha ritenuto “superata” la prescrizione Via A)13 contenuta nel decreto di compatibilità ambientale n.223/2014 con la quale era stata imposta l’applicabilità della normativa cosiddetta “Seveso”, ovvero il rilascio del Nof (Nulla osta di fattibilità) al terminale di depressurizzazione (Prt) del gasdotto, da realizzarsi nel territorio a San Foca Comune di Melendugno. La Regione Puglia ha altresì impugnato dinanzi al Tar del Lazio anche il decreto Mise di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto Tap. Entrambi i ricorsi riuniti sono stati respinti con sentenza n.2108/2016. Avverso tale sentenza la Regione ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, il Consiglio di Stato dopo aver riunito l’appello della Regione all’analogo appello proposto dal Comune di Melendugno, con sentenza n.1392/2017, ha respinto entrambe le impugnazioni.

2.La Regione Puglia, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al Tar del Lazio (pendente per la fissazione dell’udienza di merito) ha impugnato anche il decreto Mise con il quale l’opera Tap è stata inserita nell’elenco dei gasdotti facenti parte della rete nazionale.

3. Il Presidente della Regione – in data 21 giugno 2016 – ha presentato una motivata istanza di autotutela al ministro (rimasta a tutt’oggi priva di riscontro) chiedendo l’annullamento o la revoca della medesima autorizzazione. Invero, la Corte Costituzionale (con sentenza interpretativa di rigetto n.110/2016) ha recentemente sancito che ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti, come quello di specie, lo Stato ha l’obbligo di cercare una intesa forte (paritetica) con le Regioni interessate, sin dalla fase delle operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e relative opere connesse. Invece, nel caso del gasdotto Tap, la ricerca di un’intesa forte con la Puglia sin dalle fasi preparatorie propedeutiche alla redazione del progetto non c’è stata, con conseguente violazione delle prerogative costituzionali dell’ente territoriale. Il Mise ha coinvolto la Regione Puglia solamente in sede di Via (a progetto già definito) ricercando l’intesa nella fase conclusiva del procedimento, ormai incanalato nell’unica irretrattabile scelta progettuale (la seria considerazione della ipotesi progettuale alternativa avrebbe infatti dovuto comportare il riavvio del procedimento e una nuova procedura Via, incompatibili con i tempi Tap). A tale nota non è mai seguito alcun riscontro, né, tanto meno, sono stati adottati i provvedimenti sollecitati. Con successiva nota del 21 settembre 2016, il Presidente della Regione ha quindi diffidato il ministero dello Sviluppo economico a disporre la revoca/annullamento del decreto di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione del gasdotto Tap, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima diffida. In considerazione del silenzio formatosi su tale ultima diffida, la Regione in data 10 dicembre 2016, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale (tutt’ora pendente).

4. Il Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1 della Legge regionale n.7/2016 (recante misure di tutela delle aree colpita da Xylella fastidiosa in materia di agricoltura) per asserito contrasto con la normativa in materia di produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Secondo la presidenza del Consiglio dei ministri, la normativa regionale impugnata ostacolerebbe – di fatto – la realizzazione del gasdotto, trattandosi di opera “privata” non rientrante nella deroga prevista dalla legge regionale per le sole opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. La causa, trattata dinanzi alla Corte Costituzionale in data 5 aprile 2017, è stata introitata per la decisione; si è in attesa della sentenza.

5. Con riferimento alla fase “realizzativa” del punto di approdo del gasdotto, la Regione ha da ultimo adito il Tar del Lazio per l’annullamento, previa sospensione nonché concessione di misure cautelari inaudita altera parte, delle Note del M.A.T.T.M. – Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali protocollo n. 7170 del 27 marzo 2017 e protocollo n.26012 del 17 marzo 2017 con le quali, il ministero – sostituendosi alla Regione Puglia nell’esercizio di una precipua competenza regionale, che deriva non soltanto dalle disposizioni contenute nel decreto Via, ma dalla competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio ulivicolo – ha dichiarato pienamente ottemperata la prescrizione A.44 riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori, autorizzando all’espianto degli ulivi ricadenti nell’area interessata.

Il presidente del Tar del Lazio con decreto monocratico n.1753/2017, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti gravati, nei limiti precisati in motivazione, in attesa della discussione dell’istanza cautelare in Camera di Consiglio fissata per il giorno 19 aprile 2017.

In particolare, il Tar ha ritenuto che – essendo già state avviate le operazioni di espianto – la misura cautelare richiesta possa venire accordata, “ai soli fini dell’immediato riesame dell’atto impugnato da parte ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Mattm), con riferimento sia alle osservazioni e alle competenze della Regione (specificate nella citata prescrizione A44), sia in base all’avvenuta presentazione al medesimo ministero, da parte di T.A.P. A.G., di istanza di verifica di assoggettabilità a Via del progetto esecutivo, relativo alla realizzazione del microtunnel; quanto sopra, a fini di ottimizzazione e adeguato scaglionamento temporale degli interventi di cui trattasi, in considerazione dei tempi tecnici necessari per le fasi procedurali ancora da svolgere, senza pregiudizievoli situazioni di stallo e fatta salva la ricerca delle soluzioni più opportune, per il soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti.

(Gi.Ca.)

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