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Il 730 congiunto: perché presentarlo?

730 congiunto

I profondi cambiamenti in atto riguardanti il modello 730 coinvolgono molti aspetti della vita moderna. Tra questi spicca la vita coniugale, grazie alla possibilità per i coniugi di presentare il modello 730 in forma congiunta. Questa possibilità è prevista sia per coloro i quali scelgono di inviare il modello 730 in via telematica, che per coloro i quali decidono di rivolgersi ad un Caf, altri intermediari autorizzati o al sostituto d’imposta.

Questa nuova possibilità permette ai coniugi di scegliere di inviare un solo modello 730, in cui i redditi non vengono sommati tra loro ma rimangono distinti: infatti il calcolo delle imposte viene eseguito comunque sul reddito personale di entrambi i coniugi, perché si tratta comunque di due distinte dichiarazioni.

In fase di compilazione del 730 congiunto uno dei due coniugi dovrà essere scelto come “dichiarante” e sarà il relativo datore di lavoro (o sostituto d’imposta) ad effettuare il conguaglio del modello 730 congiunto. Nella prima pagina del modello del dichiarante, relativa ai dati del contribuente, dovrà essere spuntato “dichiarante” e “dichiarazione congiunta”. Mentre, nella dichiarazione dell’altro coniuge, che non si avvale del sostituto d’imposta o sul quale non si vuole far transitare il conguaglio, dovrà essere spuntato “coniuge dichiarante”.

Compilato il 730 congiunto ed effettuata l’elaborazione del modello base da parte del sostituto di imposta o dal Caf, tutti i dati vengono riportati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, e una copia di quest’ultimo viene rilasciata al contribuente. Nel modello sono presenti: il soggetto che presta l’assistenza fiscale e tutti i dati utili per il calcolo delle imposte, i redditi, le detrazioni, le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, contributo di solidarietà, liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge, gli importi trattenuti o rimborsati a seguito delle operazioni di conguaglio, i dati per la compilazione del modello f24 ai fini IMU.

Pertanto, in caso di 730 congiunto nel prospetto di liquidazione sono contenuti sia i calcoli effettuati per il coniuge dichiarante, che i calcoli effettuati a nome del coniuge; al contrario, vi sarà un solo risultato finale a debito o a credito, che verrà conguagliato, dal sostituto d’imposta, nella busta paga o nella pensione del solo dichiarante.

Quando si può fare?

Per presentare il modello 730 congiunto, è necessario che i coniugi soddisfino alcuni requisiti:

  1. Devono essere legalmente sposati alla data in cui si presenta la dichiarazione;
  2. Presentano redditi dichiarabili solo tramite il modello 730: redditi da lavoro dipendente e assimilati a quello da lavoro dipendente, redditi da terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA ed alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata indicati nella sezione II del quadro D;
  3. Almeno uno di essi non deve avere esonero dalla presentazione del modello 730.

Non è, invece, possibile presentare la dichiarazione precompilata congiunta se:

  1. la denuncia dei redditi è effettuata per conto di persone incapaci o minori;
  2. sia avvenuto il decesso del coniuge prima della presentazioen della dichiarazione dei redditi;
  3. riguardi persone non sposate, anche se conviventi;
  4. si scelga di presentare il modello Unico persone fisiche 2016.

Perché conviene?

La presentazione del 730 congiunto anziché quella di due dichiarazioni distinte conviene per diverse ragioni:

  1. Consente al coniuge che non abbia un sostituto d’imposta di avvalersi del datore di lavoro o ente pensionistico dell’altro coniuge per scaricare spese mediche o altre spese detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi, recuperando quindi eventuali rimborsi di imposte a credito o di pagare le imposte a debito direttamente sulla busta paga del proprio coniuge.
  2. Permette una riduzione dei costi di Caf o intermediari, in quanto viene elaborato un solo modello anziché due;
  3. È possibile presentare la dichiarazione sia in caso di regime di separazione dei beni, sia in caso di comunione dei beni.

Spese mediche e 730 congiunto

Per quanto riguarda le spese mediche, quelle sostenute in favore dei figli spettano in misura percentuale del 50% ad ogni coniuge, a meno che una diversa percentuale non sia annotata sul documento di spesa (la fattura del medico). Se invece la fattura medica è intestata ad un solo genitore, la detrazione spetta al solo intestatario.
Dunque, in caso di 730 congiunto può convenire riportare per intero le spese sanitarie in capo al coniuge con il reddito più alto oppure con una maggiore Irpef da detrarre, soprattutto se l’altro coniuge rischia di essere incapiente. Questo anche se, comunque, tutte le spese detraibili sostenute dai coniugi vengono trattate nel 730 congiunto in base alla singola posizione fiscale.

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