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Tregua fiscale, prorogate le scadenze

Grazie alle novità del decreto bollette slittano i termini per regolarizzare i conti con l’amministrazione finanziaria. La tregua fiscale sembra funzionare, tanto che la scadenza per aderire alla sanatoria tributaria è stata spostata dal 31 marzo al 30 settembre 2023.

Approvato dal Consiglio dei ministri, il 31 marzo è entrato in vigore il cosiddetto decreto bollette (Dl n. 34/2023) che ha introdotto una serie di misure quali il ravvedimento operoso speciale, l’adesione delle violazioni formali, la definizione degli accertamenti, la chiusura delle liti pendenti, la conciliazione giudiziale agevolata e la rinuncia facilitata dei giudizi pendenti in Cassazione. Le novità sono state esposte da Unimpresa in una guida, realizzata dal consigliere nazionale Giuseppe Carà, e inviata alle aziende associate.

Come scrive Carà, “la legge di bilancio ha introdotto, proprio nell’ottica di migliorare il rapporto fisco e contribuente, interessanti misure di sostegno dirette a garantire una tregua fiscale attraverso un articolato sistema di sanatorie che spaziano dalla definizione agevolata degli avvisi bonari alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo dal giorno 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, riporta Libero.

Tra le principali novità, il decreto ha prorogato le scadenze della tregua. Il nuovo termine per aderire al ravvedimento operoso speciale e regolare i conti per mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi, nonché per pagare l’intera somma o la prima rata è fissato al 30 settembre 2023. La scadenza delle rate successive è posticipata al 31 ottobre, al 30 novembre, al 20 dicembre e dopodiché al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024 e al 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda l’adesione alla definizione delle violazioni formali e il pagamento della somma o della prima rata, invece, è spostato al 31 ottobre, con scadenza della seconda rata al 31 marzo 2024.

Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e gli atti di recupero, impugnabili al 1° gennaio 2023, che non sono stati impugnati diventando così definitivi nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, possono essere ancora definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione in acquiescenza tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 rateizzati, gli importi ancora dovuti possono essere rideterminati dietro istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva.

Infine, per quanto concerne le liti pendenti, la presentazione della domanda e il pagamento delle somme devono avvenire non più entro il 30 giugno, ma entro il 30 settembre. A questa data è fissato anche il termine per formalizzare la conciliazione giudiziale agevolata, con la possibilità di utilizzarla per le liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15 febbraio 2023, nonché la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

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