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Inps, reddito di cittadinanza: istruzioni per la disciplina transitoria

In attesa che il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza siano rimpiazzati dalle nuove misure previste dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, l’Inps illustra la disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza, vigente fino al 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 il Rdc verrà sostituito dall’Assegno di inclusione (Adi) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).

Pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, si dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’Inps la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Ne deriva che l’Assegno unico e universale (Auu), non sarà più erogato d’ufficio, come è avvenuto sinora, insieme al Reddito di cittadinanza.

I nuclei familiari che hanno diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, dovranno presentare una domanda per il riconoscimento dell’assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, dovranno presentare una domanda per il riconoscimento dell’Auu, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza per percepire l’Auu con continuità a partire dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.

L’Assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’Adi è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

È riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La misura del Supporto per la formazione e il lavoro è istituita, dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Tale misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Adi.

Inoltre, il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Adi che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 48/2023.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’Inps.

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