Il decreto “Rilancio” (D. L. n.34 del 19 maggio 2020) comporta una spesa per le finanze pubbliche di 55 miliardi di euro (impatto sul deficit) che salgono a 155 miliardi di euro, se si tiene conto degli impegni da finanziare, come le garanzie ai prestiti per le imprese. Questo al netto degli emendamenti che il Parlamento può proporre a questo come ad ogni decreto del Governo, e che saranno discussi alla Camera in aula dal 24 giugno prossimo.
Le misure in vigore dal 19 maggio sono, in sintesi:
- Stop alla rata dell’Irap: non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019 e Non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020. La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro. Non interessa le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
- Contributo a fondo perduto alle imprese: è disposta l’erogazione a fondo perduto di un contributo in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. Non spetta ai professionisti, anche senza Cassa ed ai lavoratori dello spettacolo, che hanno percepito il Bonus di 600 euro. Ricavi e compensi non devono aver superato 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. I predetti importi si individuano con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione fatturato/corrispettivi). L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione di euro nel 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.
- Limite minimo assicurato del contributo a mille euro per le persone fisiche: 2mila per i soggetti diversi. Il contributo è esentasse. Necessaria la richiesta all’Agenzia delle entrate anche tramite intermediario delegato al servizio Cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica, entro 60gg dalla pubblicazione del Decreto del direttore Agenzia delle entrate, con il quale, tra le altre cose, verrà determinato il sistema di richiesta telematica. Il contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate con bonifico bancari o postale sul conto corrente intestato all’impresa/lavoratore autonomo richiedente. Rientrano anche gli Enti non commerciali che svolgono attività commerciale.
- Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% (altri contratti “complessi nella misura del 30%) del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Per le strutture “alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi. Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale. Può essere ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito. Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe” (Art. 65, Dl 18/20).
- Riduzione degli oneri delle bollette elettriche: per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Sono interessate le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
- Congedi familiari: il periodo di congedo con corresponsione al 50% della retribuzione è esteso al 31 luglio; i giorni disponibili diventano 30. Il congedo senza retribuzione è concesso per in nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni. Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite dii 1.200 euro complessivi. In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario può utilizzare il bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest’ultimo è incompatibile con il bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario, medico, ecc. il bonus baby sitting passa a 2mila euro.
- Permessi retribuiti: sono stati concessi ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno.
- Modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato: passa dal 30 aprile al 31 luglio, l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, legge 104/92).
- Bonus comulabili con l’invalidità: i bonus sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (L.222/84).
- Condizionalità (Reddito di cittadinanza, Naspi, Dis.Coll., ecc.): sospensione di ulteriori due mesi delle condizionalità ai percettori di Reddito di Cittadinanza, Naspi, DisColl, ecc., per un totale di quattro mesi.
- Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio/17 marzo ha provveduto al recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo, può revocare il recesso, a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG.
- Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore: il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene riconosciuto anche agli Enti non commerciali fino ad un massimo di 20mila euro.
- Modifica dei termini di sospensione nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza: la validità del DURC è limitata al 15 giugno.
- Reddito di emergenza (REM): le domande devono essere presentate entro la fine di giugno ed il beneficio viene erogato in due quote. Spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:
- a) il richiedente è residente in Italia;
- b) il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, è inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM (vedi più avanti);
- c) il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- d) un valore dell’ISEE inferiore a 15mila euro.
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18/20). Il REM non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono:
- a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del REM (vedi più avanti);
- c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalità analoghe (Pensione di Cittadinanza).
Per l’individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE. La quota di REM è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (800 euro), ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel nucleo familiare sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo.
- Bonus “600 euro” e altri bonus a determinate categorie di lavoratori: professionisti (senza cassa) e collaboratori, bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per il mese di maggio: i professionisti (senza cassa) possono ottenere il bonus che passa a mille euro, a condizione che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019.
Il reddito deve essere determinato per cassa, quale differenza tra ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, comprese le quote di ammortamento. L’erogazione del bonus per maggio è soggetta a domanda con autocertificazione dei requisiti. Per i CoCoCo, il bonus di maggio è elevato a mille euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge.
- Indennità per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori diretti e Iap). Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
- Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per maggio il bonus passa a mille euro. La stessa indennità spetta ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio dello scorso anno ed il 17 marzo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge.
- Indennità per lavoratori agricoli. Bonus di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
- Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall’Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge.
Il bonus viene erogato per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sarà necessario presentare la domanda. - Allargamento bonus 600 euro (già prevista nel DL 18/20 quale fondo residuale, anticipata dal D.M. interministeriale del 30 aprile). Bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che rispettano queste caratteristiche:
- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5mila e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- b) titolari di pensione.
I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza. Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest’ultimo .
- Bonus per lavoratori domestici, colf e badanti: bonus di 500 euro per aprile e maggio ai lavoratori domestici che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il lavoratore domestico NON deve essere convivente col datore di lavoro. Il bonus non è cumulabile con gli altri bonus, con il Reddito di cittadinanza (fino a concorrenza) e con il Reddito di emergenza. Non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ed ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.Viene erogata dall’INPS in unica soluzione e previa domanda. Le domande possono essere presentate tramite i Patronati.
- Lavoro agile (smart working): fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e fermi restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge 81/2017. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.
- Naspi e Dis.Coll. (l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto): se il periodo di percezione dei due ammortizzatori sociali si interrompe tra il 1° marzo ed il 30 aprile, vengono prorogati di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il beneficiario non percepisca uno dei bonus già previsti dal Decreto legge 18/20 o dei nuovi qui descritti. L’importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell’ultima mensilità della prestazione.
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste.
- Promozione del lavoro in agricoltura: i percettori di Cig, Cigd e Fis (Cassa integrazione ordinaria, in deroga e Fondo integrazione salariale), i percettori di Naspi e Dis.Coll. e di Reddito di cittadinanza, possono stipulare con un datore di lavoro agricolo, contratti a termine di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza perdita dei diritti collegati agli ammortizzatori sociali citati, nel limite di 2.000 euro.
- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro: l’Inail promuoverà interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al RI o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali per l’acquisto di:
- a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
- Emersione di rapporti di lavoro (manodopera agricoltura, colf, badanti): i datori di lavoro italiani o cittadini Ue ed i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta. I richiedenti devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori dell’agricoltura, pesca, assistenza alla persona, lavoro domestico (vedi elenco dettagliato qui sotto), antecedentemente al 31 ottobre 2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato in alternativa alla documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori qui sotto riportati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Settori di attività interessati:
- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona anche per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
La richiesta deve riportare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. La richiesta deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio secondo modalità che verranno emanate entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge, con apposito decreto ministeriale, presso:
- a) l’INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato UE;
- b) lo Sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
In attesa di definizione della richiesta, è consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi di lavoratore straniero sprovvisto fin dall’origine di permesso di soggiorno, l’attività di lavoro può essere svolta esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la richiesta. Per la presentazione della richiesta è previsto il pagamento di un contributo forfettario di 400 euro per ogni lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno; di 160 euro per il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019. Il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto. Sono previste cause di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, in caso di condanne negli ultimi cinque anni del datore di lavoro, per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ecc. Costituisce causa di rigetto la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione, la mancata assunzione del lavoratore. Non sono ammessi alle procedure in commento i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultano condannati per i delitti contro la libertà personale, reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ecc., che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.Verificata l’ammissibilità della richiesta ed acquisito il parere della questura e dell’Ispettorato del lavoro, lo Sportello unico per l’immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare nel territorio italiano fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui sopra, di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di iscriversi nel registro dei disoccupati presso il Centro per l’impiego.
- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.
- Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa: vengono definitivamente soppresse le “clausole di salvaguardia” che prevedono dal prossimo gennaio le automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di accisa su taluni carburanti.
- Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Iva, Inps, ecc.): proroga al 16 settembre (era il 30 giugno) del termine di ripresa dei versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga interessa i medesimi soggetti che però hanno subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro. Interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo 2019. Sono sospesi i versamenti:
- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- b) Iva;
- c) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.
In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre. I soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d’acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio). La stessa scadenza (era il 31 maggio), modalità e competenze, si applica anche alle attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a:
- a) versamenti delle ritenute alla fonte;
- b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;
- c) i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:
- a) ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale quali sostituti d’imposta;
- b) IVA;
- c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.
Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti
- Salvaguardia del Bonus Renzi e bonus sostitutivo di 100 euro: il bonus di 80 euro, meglio conosciuto come “Bonus Renzi” ed il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal primo luglio, destinati ai lavoratori dipendenti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle diverse misure di sostegno al lavoro (Cig, Cigd, Fis, ecc.).
- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all’importo massimo di 60mila euro, per:
- a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite. Il credito d’imposta è esentasse e potrà essere richiesto successivamente all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto legge.
- Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati: viene riproposta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il possesso dei citati beni è fissato al 1° luglio 2020. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
- Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020: vengono uniformati al 31 luglio i termini per l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni in materia di TARI e IMU.
- Lotteria degli scontrini: il termine a partire dal quale decorre la “lotteria degli scontrini” viene prorogato al 1° gennaio 2021.
- Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva: la predisposizione della Dichiarazione annuale Iva, dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, viene prorogata alle operazioni effettuate dal primo gennaio 2021.
- Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: proroga al primo gennaio 2021 della procedura di determinazione dell’Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche contenenti operazioni soggette, da parte dell’Agenzia delle entrate.
- Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: vengono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto legge, anche per le rateazioni in corso. Sono interessate le somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 ed IVA, di cui all’art. 54-bis del DPR n. 633/72, i versamenti inerenti la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Sono contestualmente sospesi gli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020. I versamenti di quanto complessivamente sopra riportato dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (16 settembre)
- Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: per l’anno in corso, in occasione del rimborso dei crediti fiscali, non si applica la compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo.
- Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24: dall’anno in corso, il limite di 700mila euro per la compensazione dei crediti erariali viene elevato ad un milione di euro.
- Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA):Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 verranno introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA. L’approvazione di nuovi ISA è spostata al 31 marzo, per l’integrazione degli ISA già approvati, al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
– Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta: prorogati al 16 settembre i termini di versamento i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo;
- c) accordo di mediazione;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- f) atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.
Proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado presso le Commissioni tributarie per gli atti di cui ai punti precedenti e degli atti di irrogazione delle sanzioni per l’Imposta di registro, successioni e donazioni definibili in forma agevolata (riduzione ad un terzo), per le agevolazioni fiscali “prima casa”, per le agevolazioni fiscali “ex Piccola Proprietà Contadina”, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio. Identica proroga per le somme dovute nello stesso intervallo temporale di cui sopra, per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori (processi verbali di constatazione, accertamenti, rettifica, liquidazioni, recupero, inviti al contraddittorio, liti pendenti). I versamenti, senza applicazione di ulteriori interessi, dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.
- Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto: il lavoratore o il pensionato che ha dovuto restituire al sostituto d’imposta somme indebitamente erogate, dovrà restituirle al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la restituzione al lordo della ritenuta nel caso in cui la stessa non sia stata applicata. Al sostituto d’imposta che ha versato all’Erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. Il credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito. Il sostituto d’imposta dovrà dare evidenza nella Certificazione Unica rilasciata al sostituito. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e non ha effetti retroattivi.
- Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali: differita dal 31 maggio al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione dei termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, anche quelli inerenti la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Differiti alla predetta data anche i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi), ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi. Il differimento non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle violazioni connesse agli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.
- Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni: sono sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto legge dall’Agente della riscossione ed aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data le predette somme non sono sottoposte al “vincolo di indisponibilità” ed il terzo pignorato (datore di lavoro, istituto pensionistico, ecc.), le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
- Sospensione delle verifiche preventive della Pubblica amministrazione per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi: nel periodo 8 marzo/31 maggio le diverse articolazioni della Pubblica amministrazione non applicano la sospensione dei pagamenti di importi superiori a 5mila euro, ai soggetti a cui risultano pendenti cartelle di pagamento almeno di pari importo o superiori. La sospensione ha efficacia anche per le verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del Decreto anche per periodi precedenti, per le quali l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto. I soggetti pubblici dovranno comunque procedere al pagamento del beneficiario.
- Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione: differito dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione per il versamento delle cartelle di pagamento, tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo 8 marzo/31 maggio, compresi gli avvisi di accertamento e di addebito con titolo esecutivo, emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5, rate. Il termine di pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo e di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso, può essere effettuato entro il 10 dicembre. Non si applica la “tolleranza” di cinque giorni. Viene rimossa la preclusione alla concessione di ulteriori piani di dilazione per chi non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
- Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali: gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre, sono emessi entro il 31 dicembre e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Differiti al 2021 le comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020. Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto. Disposizione soggetta a provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni.
- Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione: in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza” ordinariamente prevista, sia la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dal Dl 18/20.
- Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730: la platea dei contribuenti che per dichiarare i redditi al fisco possono utilizzare il modello 730, si allarga ai dipendenti con/senza sostituto di imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Anche in presenza di un sostituto d’imposta (datore di lavoro ente pensionistico, ecc.), il contribuente può richiedere, presentando il modello 730, il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria o provvedere al versamento delle imposte utilizzando il mod. F24. Il rimborso verrà effettuato successivamente al 30 settembre, termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730.
– Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio: fino al 31 ottobre (salvo proroga legata all’emergenza sanitaria), sono escluse dal presupposto della TOSAP e del COSAP le maggiori superfici necessarie a garantire le regole del distanziamento sociale. Gli esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande sono esonerati dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione culturale e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture facilmente amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionali alle attività in questione. Rimane ferma la necessità di richiedere la concessione e l’autorizzazione per l’utilizzazione delle suddette superfici.
- Bonus vacanze per famiglie:per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e dai bed & breakfast che esercitano attività turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare; 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, un solo agriturismo, un solo B&B; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (ex scontrino fiscale), nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, quale sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% quale detrazione di imposta in Dichiarazione dei redditi del beneficiario. Lo sconto è rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito d’imposta cedibile a terzi (anche istituti di credito), utilizzabile in compensazione senza alcun limite.
- Esenzioni dall’Imu per il settore turistico: Sono esentati dalla prima rata IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili destinati ad agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno: il gestore della struttura ricettiva (compresi i locali concessi in “affitto breve”) è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. L’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, sono sanzionati.
- Sostegno delle imprese di pubblico esercizio: sono esonerati dal primo maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso di suolo pubblico. Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, entro gli stessi termini di cui sopra, sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo. Fino alla predetta data, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata all’’autorizzazione “cultura e paesaggio”. Sono disapplicati i termini per la rimozione delle strutture in commento.
- Disposizioni di interesse particolare del settore agricolo: nel breve periodo sarà definito un codice Ateco che rappresenti, nell’ambito agricolo, le nuove pratiche colturali fuori suolo (coltivazioni idroponica e acquaponica), per le quali è necessaria valorizzazione e promozione. Con effetto retroattivo per i giudizi non definiti, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Coltivatore diretto (vendita di fondo rustico confinante), il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi (era tre mesi), decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, fatta salva diversa pattuizione tra le parti. Al fine di favorire l’emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%. Soggetto a Decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Per le imprese situate nelle zone montane, l’impegno di lavoro di persone, a prescindere dal rapporto di parentela ed affinità, a titolo completamente gratuito, si applica non oltre il 31 luglio.
Sono stati infine sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali; della trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché da parte degli Enti non commerciali per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente. Sospesi gli adempimenti, tra gli altri, dei patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; delle associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime.
(Sintesi del Centro Studi con la consulenza del professor Domenico Marino, Università Mediterranea di Reggio Calabria)