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Ancora disponibili le risorse finanziarie destinate alle Mgi (medie e grandi imprese), volte alla rilocazione di attività industriali o alla nuova apertura di unità locali nel territorio regionale ligure, subordinatamente ad un piano di sviluppo aziendale che ne determini un aumento della capacità produttiva e del livello occupazionale. Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse pubbliche di 2 milioni di euro a valere sul Fondo strategico regionale (Fsr).
Sono legittimate a richiedere l’agevolazione le singole Mgi iscritte al Registro delle Imprese, che, al momento della presentazione della domanda, siano costituite in forma di società di capitali del settore industriale rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Ue n. 1407/2013. Le imprese, al momento di presentazione della domanda, devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi. Gli interventi facenti parte del Piano di investimento devono interessare unità operative ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino, al momento della rendicontazione finale di spesa, regolarmente censite presso la Cciaa competente e nella piena disponibilità dell’impresa.
Sono ammesse all’agevolazione le spese riguardanti investimenti finalizzati alla rilocazione di attività industriali o alla nuova apertura di unità locali nel territorio regionale ligure, che rientrino nelle seguenti tipologie:
- acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali all’esercizio dell’attività industriale (sono esclusi uffici di rappresentanza, amministrativi ed equiparabili);
- acquisto e installazione di impianti, arredi, macchinari, attrezzature, nuovi di fabbrica;
- opere edili e assimilate;
- l’acquisto e l’installazione di software e relative licenze d’uso, tecnologie innovative a supporto e nell’ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario);
- le spese da sostenere per l’ottenimento di fidejussioni bancarie e/o assicurative e/o soggetti iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 da porre a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l’ottenimento dell’anticipo del finanziamento stesso, purché non costituiscano l’unica voce di spesa del Piano di investimenti presentato ed ammesso ad agevolazione. La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell’importo dell’operazione finanziaria su cui insiste la garanzia e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall’impresa per ottenere la garanzia. Limitatamente all’acquisto di immobili di cui alla lettera a), le spese sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato.
Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’Iva e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L’Iva rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti. Vige cioè il principio di cassa. Per avvio del Piano di investimento si considera la data del primo titolo di spesa ammissibile facente parte del Piano medesimo. Il Piano di investimento deve essere realizzato entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Non sono ammesse proroghe per la conclusione del piano di investimento salvo gravi e dimostrabili ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o da calamità naturali.