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Toscana: scade il 25 ottobre il bando Agricoltura sociale

Un intervento che prevede la costituzione e l’operatività di partenariati per la realizzazione di progetti finalizzati a potenziare la multifunzionalità delle imprese agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, per facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale ed in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Queste le finalità del bando “Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”, attivato dalla Regione Toscana per l’annualità 2022.

Il  bando è promosso nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, con una dotazione finanziaria pari a euro 8.898.674,00  interamente finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument) del Next Generation UE (NGEU), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.

BENEFICIARI – La misura si rivolge ai nuovi gruppi di cooperazione che aggregano più soggetti formalmente costituiti o che si impegnano a costituirsi sottoforma di Raggruppamento Temporaneo di impresa (RTI).

Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno due aziende appartenenti al settore agricolo o forestale di cui all’art.2135 del c.c. in forma singola o associata.

Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere altre tipologie di soggetti che possono svolgere, in associazione con i soggetti di cui sopra, attività di agricoltura sociale quali:

  • Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e smi ed iscritte all’Albo della Regione Toscana di cui alla l.r 58/2018;
  • Imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112 del 03/07/2017 e smi “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”;
  • Soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328;
  • Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, che svolgono attività di interesse generale di cui all’art.5, comma s, del D.L.g.s 117/2017; 
  • Università degli Studi e/o Enti di ricerca;
  • Soggetti pubblici con funzioni di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto.

Il Raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) deve costituirsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo. La costituzione formale del RTI deve avvenire successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT.

INTERVENTI FINANZIABILI – I progetti di Agricoltura sociale devono sviluppare un’idea progettuale per la costituzione di una rete per lo sviluppo dell’agricoltura sociale che si riferisca ad uno degli ambiti sotto indicati al fine di creare e valorizzare modelli organizzativi che possano garantire modalità di inclusione efficaci anche in un’ottica di trasferibilità delle buone pratiche realizzate.

Gli ambiti di riferimento dei progetti di Agricoltura sociale sono i seguenti:

  • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.
  • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
  • progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

INVESTIMENTI AMMISSIBILICosti di cooperazione. Sono considerati “Costi di Cooperazione” le seguenti tipologie di costo ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di agricoltura sociale:

a. studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni e studi di fattibilità;

b. attività di animazione (incontri, focus group, workshops, seminari);

c. costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;

d.  costi per la redazione e presentazione del progetto;

e. costi per le attività di divulgazione dei risultati ottenuti.

Costi di progetto. Sono considerati “Costi di progetto” i seguenti costi ammissibili relativi alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale per interventi che ricadono nelle seguenti tipologie:

  • acquisto di piccole attrezzature (esempio motocoltivatore con relativi accessori per la preparazione del terreno e l’esecuzione delle operazioni colturali, decespugliatore, agevolatori manuali per la raccolta a terra, e altre piccole attrezzature per l’esecuzione manuale dei lavori agricoli quali vanghe, forbici per la potatura etc) necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale, presso le aziende agricole, previsti nel progetto di agricoltura sociale;
  • acquisto di attrezzature e/o impianti da impiegare presso le aziende agricole per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale secondo le seguenti modalità:
  • attrezzature e/o impianti per la trasformazione di prodotti agricoli destinati alla somministrazione di pasti e bevande in ambito agrituristico ai sensi della l.r. 30/2003 e ssmmii.
  • attrezzature e/o impianti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli che, sia in entrata che in uscita, appartengono all’’Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE (TFUE). Nel processo di “trasformazione” sono incluse le attività di trasformazione/lavorazione, di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione. Il sostegno è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati.
  • allestimento, nelle aziende agricole, di aree da destinare ad attività di coltura e/o allevamento di animali anche attraverso l’erogazione di prestazioni di terapia assistita, (es. ortoterapia, pet therapy, ippoterapia etc) per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale (esempio recinzioni, percorsi didattico-naturalistici, ricoveri per animali con esclusione degli interventi in muratura);
  • costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (costo assicurazione dei soggetti accolti, spese per accompagnatore/tutor, dispositivi di protezione individuale, noleggio di mezzi mobili per il trasporto dei soggetti in condizioni di disabilità e/o svantaggio,  per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale).

In sede di determinazione dell’ammissibilità di ciascuna spesa sarà valutata la sua compatibilità e adeguatezza con le finalità del progetto di agricoltura sociale presentato.

I costi di progetto di cui ai punti 1) 2) e 3) sono ammissibili per le sole aziende agricole.

Costi indiretti. Costi sostenuti per l’attuazione del progetto relativi a spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese di personale dipendente impiegato nelle attività di rendicontazione e nelle attività amministrative.

Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15 per cento alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente di cui al punto 2 “Personale dipendente e non dipendente del presente paragrafo, come previsto dal Reg.(UE) n.1303/2013, articolo 68, comma 1 lettera b). Trattandosi di spese indirette, calcolate forfettariamente non è richiesta la presentazione di giustificativi di spesa.

TIPO DI AGEVOLAZIONE – Per i costi di cooperazione e per i costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR l’intensità del sostegno è pari al 90 per cento della spesa sostenuta e ammessa a finanziamento.

Per quanto riguarda le spese per interventi relativi al progetto che possono essere coperti da altre misure del PSR, le percentuali di contribuzione sono quelle fissate per le singole misure ed operazioni del PSR.

La domanda di aiuto deve essere presentata, entro le ore 13.00 di martedì 25 ottobre 2022, esclusivamente mediante procedura online.

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