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Al via le domande per l’Assegno di inclusione

Parte oggi lunedì 18 dicembre la possibilità di presentare la domanda per l‘Assegno di inclusione (Adi), la nuova misura prevista dal decreto-legge n. 48/2023, che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e soprattutto un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa. 

Requisiti per accedere all’assegno di inclusione – Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’Adi è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Importi assegno di inclusione – Il beneficio economico dell’Adi è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’Isee in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’Isee, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

La domanda di Adi si può presentare nella sezione dedicata del sito Inps (www.inps.it) utilizzando Spid, Cns e Cie oppure rivolgendosi a un Patronato. A partire dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i Caf.   Direttamente dal portale Inps oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (Pad).  

La natura di misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con persone fragili comporta la necessità di iscriversi alla piattaforma Siisl e di sottoscrivere il Pad del nucleo familiare. In presenza di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico dell’Adi decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad del nucleo familiare da parte del richiedente.   In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del Pad e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.  

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