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Saldo e stralcio: prorogate scadenze per rate del 2020 e del 2021

saldo e stralcio

Con le misure introdotte dal “Decreto Sostegni” viene modificata la scadenza per il pagamento delle rate 2020 non ancora versate del cosiddetto “Saldo e Stralcio” e di quelle dovute per il 2021.

SCADENZA DELLE RATE 2020

Nello specifico percoloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.
 
Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza  il 31 marzo e il 31 luglio 2020 e che non sono state ancora versate.

Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.

SCADENZA DELLE RATE 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

RITARDI

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

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