martedì , Luglio 16 2024
Home / Archivio notizie / Formazione e sicurezza sul lavoro, in vigore nuove regole

Formazione e sicurezza sul lavoro, in vigore nuove regole

formazione_sic_lavoro
Operativo il nuovo accordo Stato-Regioni che rivede le disposizioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È entrato in vigore il 3 settembre 2016 il nuovo accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione di responsabili e addetti alla sicurezza sul lavoro finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Questo aveva disposto, all’art. 32, l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), operanti al servizio dei datori di lavoro nelle diverse realtà produttive rinviando all’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 la definizione dei contenuti dei percorsi formativi.

Ora il nuovo accordo ha revisionato il precedente, sostituendolo integralmente, anche a fronte delle previsioni successive degli accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011, sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ed RSPP-Datori di lavoro, dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sull’uso delle attrezzature di lavoro, e del Decreto del 6 marzo 2013, relativo ai criteri del formatore in materia di salute e sicurezza.

In più il nuovo accordo attua quanto previsto e non attuato finora dall’art. 32 del decreto-legge n. 69/2013 relativamente alla disciplina di riconoscimento dei crediti formativi in caso di frequenza di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

Novità

L’organizzazione dei corsi predisposta dal nuovo accordo nella sostanza rimane la stessa del vecchio accordo ma con un preciso ruolo obbligatorio del soggetto formatore e, non più, dell’organizzatore.

Tra le novità più importanti dell’accordo la definizione della metodologia di insegnamento e apprendimento che ora riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Vengono inoltre definiti nuovi requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning. Tra questi la possibilità di svolgere formazione in modalità e-Learning solo per i lavoratori a basso rischio, con il divieto assoluto per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.

I Moduli A e B per RSPP e ASPP e il Modulo C per RSPP prevedono sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti accordi. Ad essere modificato è anche il numero massimo di partecipanti ai corsi dei Moduli A, B e C: massimo di 35 unità, contro le precedenti 30.

La valutazione degli apprendimenti viene definita in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli, in più la parte relativa agli attestati è ora stata uniformata per tutti i moduli.

A cambiare è anche il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP e il sistema delle attestazioni che vengono uniformate negli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato.

Formazione pregressa

Coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006, se non cambiano settore produttivo, non devono integrare il proprio percorso formativo con quanto disposto dal nuovo accordo.
In questa fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Sicurezza Sul Lavoro
La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal DLgs 81/80 o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

La legge stabilisce regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano.

L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

La sicurezza sul lavoro è a carico del datore di lavoro, dipendenti o collaboratori devono comunque adottare un comportamento consono alla struttura in cui si trovano o alla mansione loro affidata.

Il luogo di lavoro deve essere dotato di accorgimenti, strumenti e deve esistere un’at5tività di prevenzione adeguata ai possibili rischi in azienda precedentemente valutati con il CVR (Documento Valutazione Rischi).

Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio, in pochi punti può essere riassunto in questo modo:

il datore di lavoro deve provvedere a definire delle misure generali di tutela attraverso un’attenta e continuativa valutazione dei rischi;

provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ove presente;

Analisi normativa e guide pratiche per la conformità delle aziende rispetto glia adempimenti in tema di salute dei lavoratori e loro sicurezza nei luoghi di lavoro, tutto sul DLgs. 81/80 e relativi aggiornamenti e novità.

Garantire una corretta formazione in tema di sicurezza sul lavoro è un obbligo datoriale, indipendentemente dal livello di esperienza del dipendente: sentenza.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire ai dipendenti la formazione in tema di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal loro bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 31245 del 17 luglio 2015, chiarendo la responsabilità sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il parere trae origine da una condanna ad un direttore di cantiere e un capocantiere per lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I giudici del Tribunale contestavano la violazione dei doveri di fornitura della strumentazione adeguata per l’esecuzione dei lavori, nonché della formazione e informazione sui possibili rischi. La Cassazione ha confermato il giudizio respingendo il ricorso del direttore di cantiere (in qualità di dirigente): la strumentazione posta a disposizione del lavoratore infortunato non risultava del tutto idonea a garantirne sicurezza e incolumità.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi, inoltre, non vi era stata adeguata trasmissione della formazione e delle informazioni riguardanti i rischi connessi all’esecuzione di una determinata prestazione, segno evidente di un’insufficiente e inadeguata gestione dei rischi infortunistici.

Richiamando altre sentenze inerenti il medesimo argomento (Sez. 4, Sentenza n. 21242 del 12/02/2014, Rv. 259219), è opportuno evidenziare che, in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la formazione non può essere esclusa neppure valutando il personale bagaglio di conoscenza formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per la trasmissione di conoscenze, che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (anche posti in relazione gerarchica tra di loro).

Responsabilità penale per il datore di lavoro che viola obblighi di informazione, formazione e addestramento in tema di sicurezza sul lavoro? I chiarimenti della Cassazione
La Cassazione (sentenza n. 10023 del 10 marzo 2015) ha affrontato il tema della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dipendenti, compromettendone la tutela della sicurezza sul lavoro.

Obblighi datoriali
Una sentenza del 23 aprile 2013 condannava il legale rappresentante di un’impresa per aver violato i dettami del DLgs 81/2008 omettendo di: installare i servizi igienici in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio; redigere il piano operativo di sicurezza; adempiere agli obblighi di formazione e informazione di un suo dipendente.

Bocciando la parte del successivo ricorso che lamentava la non applicabilità della normativa in oggetto, i giudici hanno confermato che le norme in questione – art. 96, comma 1, lettere a) e g) del dlgs 81/2008 e il successivo art. 159, commi 1 e 2, lettera e) – non contengono limitazioni tali da far desumere una loro inapplicabilità in cantieri installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica.

Prevenzione infortuni
La Cassazione ha tuttavia ritenuto parzialmente fondato il ricorso per l’omessa formazione (artt. 36 e 37), avendo già in passato chiarito che, in materia di prevenzione infortuni ai danni dei lavoratori, tale norma (art. 18, comma primo, lett. I) non rientra tra le disposizioni precettive la cui violazione comporta una sanzione penale (Corte di Cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145).

Tuttavia, è bene ricordare che Il DLgs 81/2008 (testo unico prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro) pone comunque in capo al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di:

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Analisi dei requisiti standard richiesti ai docenti formatori dei corsi rivolti alle figure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disciplina che regola i requisiti per il formatore per la sicurezza è contenuta nel DM 6 marzo 2013, delineando una figura strategica per divulgare in azienda la cultura su questo tema, scongiurare incidenti durante l’espletamento delle funzioni lavorative e sensibilizzare dipendenti e datori di lavoro sul tema della prevenzione.

Mentre in passato coesistevano una normativa stringente per i formatori dei corsi rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RSPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) ed una molto meno approfondita per i corsi di responsabile, addetto al servizio di prevenzione e protezione e ai coordinatori durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, con la nuova formulazione della norma si è inteso valutare la prima applicazione e l’eventuale elaborazione di proposte correttive da parte dell’apposita Commissione consultiva permanente. Già dopo il D.Lgs. n. 81/2008, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome aveva individuato le caratteristiche relative alla formazione del datore di lavoro che volesse occuparsi direttamente del servizio di prevenzione e protezione (art. 34, co. 2 e 3) e della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (art. 37). Lo stesso avevano fatto alcune Regioni di propria iniziativa, provocando però confusione, alla quale la norma in oggetto tenta di porre rimedio.

I nuovi requisiti

Il Governo ha infatti deciso di basare i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di formatore al possesso di un prerequisito e di almeno uno tra sei criteri, tali da garantire tre elementi minimi che il formatore deve possedere: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado (non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto).

I criteri sono:

almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.
sotto-criteri: a) possesso di specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza o master, dottorato di ricerca, specializzazioni); b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, abilitazione all’insegnamento o diploma triennale, master in scienze della comunicazione o esperienze precedenti come docente (per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o per almeno 40 ore in qualunque materia o 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti b) di cui sopra.
attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, integrato da uno dei requisiti b) di cui sopra.
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nella salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti b) di cui sopra.
esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) – ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore Ateco di riferimento – integrata da almeno uno dei requisiti b) di cui sopra.
È anche necessario che il formatore possegga la capacità didattica nel caso dei cinque ultimi requisiti elencati (non nel primo), ottenuta frequentando un corso formativo in didattica della durata di 24 ore. La qualifica è permanente, e riguarda determinate aree tematiche tra le tre individuare, che sono l’area normativa/giuridica/amministrativa, l’area rischi tecnici/igienico-sanitaria, l’area relazioni/comunicazione. Sarà necessario effettuare un corso di aggiornamento con cadenza triennale per conservare la qualifica ottenuta.

Obblighi di sicurezza, DVR e formazione per il datore di lavoro verso i dipendenti che svolgono più mansioni: Ministero del Lavoro su interpello ANCE.

Il Ministero del Lavoro (con l’interpello n. 4/2015) ha risposto ai dubbi dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in materia di formazione, aggiornamento, sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi legati alle mansioni svolte da una singola figura professionale.

Valutazione rischi

L’ANCE, in riferimento all’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza, ha chiesto chiarimenti in merito alla:

«valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat/Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa».

Secondo il Ministero, il documento (articolo 17, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008) stilato dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi (stando agli articoli 28 e 29 del decreto) deve contenere la precisa individuazione di ogni rischio collegato al lavoro da svolgere e non può riferirsi in maniera astratta alla semplice mansione che il lavoratore svolge.

Quindi anche l’adeguatezza della formazione in capo a ogni lavoratore – parte integrante dell’organizzazione del lavoro e da inserire nelle misure di prevenzione è connessa alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in base alla trasformazione o manifestazione di rischi nuovi o non considerati prima.

formazione-sicurezza-275x300
Formazione

Contenuti e durata della formazione specifica (come da Accordo Stato-Regioni 221/2011 e 153/2012) rappresentano un percorso minimo, che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto di nuove normative o quanto emerso dalla valutazione dei rischi. Restando l’obbligo della frequenza di corsi specifici e supplementari per la formazione prevista da norme apposite (es.: segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare), se un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito a singole specifiche mansioni nell’ambito dell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, questa è valida solo se nel percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, siano stati trattati in maniera adeguata.

Se i compiti assegnati mettono a repentaglio la salute attraverso rischi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di valutazione e formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una apposita formazione integrativa.

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e obbligo di redigere il DVR: sanzioni per le imprese inadempienti.

Dal 1 giugno 2013 il DVR – Documento di Valutazione Rischi è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

DVR incompleto o assente: sanzioni

Il Documento di Valutazione Rischi, finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale, deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR:

Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.
Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro.
Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro.
Sanzioni penali

L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

Aziende con oltre 200 lavoratori.
Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.
Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Centrali termoelettriche.
Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.
Aggiornamento DVR: quando è previsto

Scatta l’obbligo di redigere nuovamente e aggiornare il DVR nei seguenti casi (il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo):

Richiesta di accesso a benefici nel caso di particolari assunzioni.
Modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
Infortuni significativi.
Sospensione attività imprenditoriale

Gli ispettori possono prevedere la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate:

Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti.
Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
Mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.
Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.
Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Sicurezza sul lavoro: ulteriori sanzioni

Le altre sanzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano:

Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda da 2500 a 6400 euro.
Mancata consegna del DVR al RLS: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Omessa informazione dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Omessa nomina del medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria: ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Violazione degli obblighi di informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, designazione dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso, informazione circa pericoli gravi e immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave e immediato, disposizione di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.
La nuova normativa che regola la redazione e l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi nelle imprese, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.

In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la legge 161 del 30 ottobre 2014, denominata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, ha modificato alcune norme intervenendo in maniera significativa sul testo del D.Lgs. n. 81/2008. Tali variazioni rispondono a una procedura di infrazione europea, che contestava la previsione di una proroga delle scadenze individuate ai fini della presentazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) riservato alle imprese di nuova costituzione o per quelle esistenti soggette a modifiche sostanziali.

Tempistica

L’art. 28, co. 3-bis del già citato D.Lgs. n. 81/2008 prevede infatti la redazione del DVR per le nuove imprese entro 90 giorni dalla loro costituzione, mentre l’art. 29, co. 3, indica 30 giorni per le aziende già esistenti per le quali sia necessaria la revisione del documento.

La Commissione Europea ha però rilevato che nel periodo che intercorre tra la costituzione (o la modifica) dell’impresa e la redazione del DVR, i lavoratori non possono contare sul documento stesso che ne tutela la sicurezza. In questo modo alcuni datori di lavoro possono omettere una valutazione dei rischi o non effettuarla scrupolosamente.

Inoltre, sempre a giudizio della Commissione Europea, tale comportamento confligge con l’art. 9, n. 1 della Direttiva n. 89/391/CEE che ingiunge al datore di lavoro la presentazione di una valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute durante il lavoro, inclusi quelli riguardanti i gruppi di lavoro esposti a pericoli particolari, e obbliga gli Stati membri a definire i requisiti che le diverse categorie di impresa debbano rispettare durante la compilazione dei documenti indicati la paragrafo 1. Lett. a) e b) e in occasione della compilazione in sede di elaborazione dei documenti individuati nel paragrafo 1, lett. c) e d).

DVR nuove imprese

Il Legislatore ha apportato le modifiche richieste complicando ulteriormente, se possibile, la situazione: l’art. 13 ha previsto che in caso di costituzione di una nuova azienda, il datore di lavoro sia tenuto a elaborare immediatamente la valutazione dei rischi riservandosi di preparare il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, ma debba al tempo stesso fornire “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al co. 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (art. 13, L. 161/2014), che deve poter accedere alla documentazione. In questo modo restano validi i 90 giorni per la redazione del DVR, ma la norma introduce la presenza di una documentazione idonea che non viene specificata restando quindi generica.

Aggiornamento

L’altra modifica introdotta riguarda l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR che, secondo l’art. 29, co. 3 del D.Lgs. 81/2008, era necessario in caso di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro che avessero determinato cambiamenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in caso di evoluzione tecnica, di prevenzione, protezione, in seguito a infortuni significativi o nel caso in cui fosse rilevata la necessità dai risultati della sorveglianza sanitaria. La normativa ha lasciato invariato il temine dei 30 giorni per l’elaborazione del DVR, ma ha stabilito la necessità, da parte del datore di lavoro, di dare immediata evidenza “dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. In altri termini, come nel caso precedente, pure restando valido il termine sulla carta, lo si rende inutile poiché è necessario documentare sin da subito l’aggiornamento delle misure di sicurezza.

Check Also

Next generation Eu

Cliccando QUI si può consultare il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Download …