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Malattia – reperibilità

Young woman feeling unwell and sick in office

Nuove modalità in materia di visite fiscali su segnalazione aziendale, niente orari di reperibilità e visite fiscali ai dipendenti privati in caso di assenza dal lavoro per malattia grave, ma l’azienda può suggerire ispezioni per la verifica dei requisiti. Con circolare n. 95/2016 l’INPS ha fornito nuove indicazioni sull’esenzione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali in orario prestabilito ai dipendenti privati (assenza dal lavoro per malattia) in caso di: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. I medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati che redigono i certificati di malattia, con le indicazioni sulle patologie che danno diritto agli esoneri, devono: certificati telematici – valorizzare i campi “terapie salvavita” / “invalidità” (DM 18 aprile 2012); certificati cartacei – attestare esplicitamente la sussistenza delle fattispecie ai fini dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità. Secondo consolidata giurisprudenza, in queste situazioni i medici agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali. I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’INPS nei confronti dei dipendenti, non possono fare istanza di ispezione domiciliare per questi lavoratori ma possono segnalare via PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, possibili eventi riferiti a lavoratori esentati per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Anche in queste situazioni, l’INPS conserva il potere-dovere di accertare fatti che comportino il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Dunque, nei casi indicati, i dipendenti sono esentati dalla reperibilità ma non dai controlli dell’Istituto volti a verificare la correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa. L’INPS chiarisce le disposizioni in materia di visita fiscale, definendo le esenzioni di reperibilità nelle fasce orarie da parte di alcune categorie di lavoratori. L’INPS rende noto, mediante la circolare n. 95/2016, le disposizioni normative relative alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. In altre parole definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che hanno diritto all’esonero. In sintesi si tratta dei lavoratori subordinati che sono assenti dal posto di lavoro per due categorie di patologie specifiche: in primis “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; in secundis “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. In questi casi il lavoratore non dovrà sottostare agli orari previsti per le visite del settore privato, ovvero dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Tuttavia, il solo contenuto della circolare, non è sufficiente a determinare con precisione la situazione del lavoratore e la sua possibilità di esonero e pertanto, con l’approvazione del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro per gli aspetti di rispettiva competenza, l’INPS ha elaborato apposite linee guida che i medici potranno utilizzare in queste circostanze. Esse sono fornite in allegato alla predetta circolare e possono venire in aiuto al personale medico che cura tali lavoratori e redige per loro i certificati di malattia. In questi ultimi infatti i medici dovranno compilare i necessari campi utili a far rientrare il lavoratore tra i soggetti beneficiari dell’esonero. Chiaramente l’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli dell’INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica. In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS). Il lavoratore deve sottostare alle visite fiscali, accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato. È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono cambiate dal 2015 come segue: statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; lavoratori settore privato: reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto, nel caso dei dipendenti pubblici, nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per: malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente; infortunio sul lavoro; patologie per cause di servizio; gravidanza a rischio; ricovero ospedaliero; eventi morbosi connessi all’invalidità attestata. La circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Per i casi particolari, la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia. Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico. Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001). Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura: del 100% per i primi 10 giorni di patologia; del 50% per le giornate successive. Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

 

Si ringrazia l’UNSIC di Verona per il contributo

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