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Lavoro autonomo: le nuove regole. Una lettura critica.

La proposta del governo di dare uno statuto ai lavoratori autonomi è apprezzabile. Il lavoro autonomo da anni è un arcipelago di nuovi soggetti e nuovi bisogni, e UNSIC ha sempre creduto che i lavoratori autonomi non fossero soltanto quelli delle professioni tradizionali. Al tempo stesso, UNSIC non ha mai ritenuto che il fenomeno delle “partite Iva” fosse leggibile solo in termini di lavoro dipendente nascosto: questa lettura è denigratoria per molte imprese che, nell’ambito delle moderne necessità produttive, hanno un ragionevole diritto a impiegare professionisti, con modalità trasparenti, per interventi anche interni al proprio processo produttivo. Al tempo stesso, il provvedimento, nella sua seconda parte, “sfora” nel campo del lavoro subordinato. Il titolo completo è, del resto, “Misure per la tutela del lavoro autonomo e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. I 21 articoli promossi di Palazzo Chigi devono comunque essere valutati nel merito. L’articolo 1 crea un quadro formale di lavoro autonomo che ricomprende anche gli appartenenti agli ordini professionali, ma separa, in modo apparentemente definitivo, lavoro professionale e figura imprenditoriale (si veda più oltre, a questo proposito, quanto prevede l’articolo 7 di questo stesso nuovo provvedimento). Naturalmente, nella realtà dei fatti, i confini non sono sempre così netti. L’articolo 2 introduce una tutela nei ritardi di pagamento, applicando anche ai rapporti tra lavoratori e imprese le previsioni del Dl 231/1992: è appena il caso di notare che non sussiste garanzia rispetto alla Pubblica Amministrazione, che è uno dei peggiori cattivi pagatori. L’articolo 3 inserisce alcune tutele, che appaiono eque, sull’abuso del lavoro autonomo: e speriamo che così, si ponga fine agli equivoci e alla demonizzazione di tutti i rapporti tra imprese e fornitori di servizi a partita Iva. L’articolo 4 offre alcune garanzie sulla tutela delle invenzioni del professionista: è controverso se queste fossero indispensabili, essendo il diritto d’autore e i diritti d’invenzione e brevetto già chiare nel nostro ordinamento. L’articolo 5 amplia le possibilità di deduzione fiscale per le spese di formazione, uno strumento utile; il vincolo dell’accreditamento per la formazione acquistata da soggetti privati appare una necessaria premessa per evitare il fenomeno della formazione solo dichiarata presso soggetti inattendibili o improvvisati.lavoro-autonomo

L’articolo 6 prevede un’estensione dei compiti dei centri per l’impiego pubblici o privati: bene, ma questo ripropone la necessità di aumentare la spesa per i servizi delle politiche attive del lavoro, oggi, nel nostro Paese, assai carenti e sottodimensionati rispetto ai bisogni. L’articolo 7 aggiunge che i lavoratori autonomi abbiano accesso ai bandi europei, in questo caso non separandoli, ma equiparandoli alle piccole imprese. Le misure sulla sicurezza sociale dei lavoratori autonomi riguardano evidentemente solo coloro che siano iscritti alla gestione separata, come consulenti o partite Iva, e non agli ordini professionali, che hanno proprie casse e proprie garanzie, anche se in alcuni casi di fatto assistiamo a un’equiparazione verso l’alto a favore dei primi. E’ il caso delle indennità di maternità. E dei congedi parentali. Più complessa la previsione in caso di infortunio e malattia: da un lato, si cerca di garantire il professionista infortunato dalla cessazione del rapporto di committenza, qui distinguendolo quindi bene dall’imprenditore (meno rischio d’impresa), dall’altro, si prevedono periodi di malattia equiparati alla degenza ospedaliera, solo per le malattie oncologiche.

Vi sono poi alcune modifiche al codice di procedura civile, che interessano sia i professionisti che le imprese committenti. L’articolo 12 riformula le collaborazioni, in simmetria con quanto previsto dal “Jobs Act”, cercando di rendere del tutto impossibile che una collaborazione funzioni di fatto come un rapporto di lavoro dipendente. La seconda parte del provvedimento è di natura promozionale piuttosto che strettamente normativa: si intende entrare nel campo dello smartwork, qui chiamato “lavoro agile”, dall’articolo 13 in poi. La prima osservazione è che questo non è certo un campo esclusivo del lavoro autonomo! E infatti si cambia decisamente di punto di vista, e ci si propone indicare condizioni minime per il lavoro a distanza. Appare come una sorta di “ulteriore tentativo”, pensato non solo mirando a normare nuove forme di produzione, anche di attuare le direttive europee sui tempi di vita e di lavoro, la cosiddetta “conciliazione”, che in Italia stenta a decollare. Basterebbe leggere i dati sulla ricettività, ridotta in certe regioni a livello imbarazzante, per capire perché: in attesa di interventi davvero strutturali, sembra ci si dovrà accontentare di una scarna definizione di lavoro “agile”, che più che di flessibilità si limita a parlare di prestazione lavorativa all’esterno, ma pur sempre negli orari canonici, e con l’utilizzo di strumenti forniti dall’azienda. Una sorta di cornice normativa che possa incoraggiare nuove previsioni nei contratti collettivi nazionali, per esempio chiarendo le coperture dell’assicurazione infortuni; niente di male, quindi, ma nessuna rivoluzione. Al massimo, una sorta di incentivo per le controparti datoriali e sindacali. Per esempio quando si ribadisce anche all’esterno dell’azienda il valore dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (che vietava il controllo a distanza con telecamere): diciamo quindi che il lavoratore a distanza non sarebbe obbligabile, per esempio, a tenere accesa una webcam nella sua stanza. Peraltro, alla luce delle modifiche allo stesso articolo 4 apportate con il “Jobs Act”, con la possibilità di effettuare controlli per esigenze di sicurezza e produttive, e, soprattutto, pensando a quanto diverse siano oggi le tecnologie, che tracciano per esempio la dislocazione di uno smarphone o di un tablet, si apre qui un potenziale di contenzioso, che è solo in parte un nuovo capitolo della dialettica tra azienda e lavoratore, e in parte invece un libro assolutamente nuovo, quello della società dell’assoluta trasparenza e rintracciabilità delle persone, che vivendo connesse alla Rete perdono quasi automaticamente la loro privacy.

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