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Mimit elimina 24.557 cooperative inattive dal Registro delle imprese

Mimit, ministro Adolfo Urso

Sono quasi 25mila le società cooperative non operanti che verranno cancellate dal Registro delle imprese. È quanto stabilito dal Decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) dell’8 marzo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, e che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.

L’obiettivo è quello di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale, motivo per cui, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l’assenza di valori patrimoniali immobiliari, dal Registro delle imprese verranno cancellate 24.557 società cooperative.

“Il provvedimento, che per numero di enti coinvolti risulta il primo mai emanato, rappresenta un passo importante per una maggiore efficacia ed efficienza nell’aggiornamento del Registro delle imprese e dell’Albo nazionale delle società cooperative. Si tutela, così, un settore che svolge un ruolo significativo e fondamentale nel nostro sistema produttivo”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La norma si pone in continuità con il rispetto dei principi di maggior trasparenza e di razionalizzazione della spesa pubblica, grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle entrate che ha fornito supporto per escludere l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari in capo agli enti ormai inattivi da almeno un quinquennio.

Inoltre, non dovendo procedere alle revisioni obbligatorie per legge nei confronti delle cooperative ancora iscritte ma non più operanti, la cancellazione dal Registro delle imprese comporterà per il ministero un considerevole risparmio di spesa.

Infine, in questo modo verranno tutelate anche le posizioni dei creditori, che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.

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