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Lavoratori dello spettacolo: al via le domande per l’indennità di discontinuità

Fino al 15 dicembre i lavoratori dello spettacolo potranno presentare in via telematica oppure presso gli istituti di Patronato, le domande per accedere all’indennità di discontinuità introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”).

L’indennità di discontinuità è prevista, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, e la domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno.  In via transitoria, lo stesso decreto legislativo, prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023  è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 175/2023.

La platea dei beneficiari, i requisiti nonché la durata, il calcolo e la misura della prestazione sono definiti dallo stesso dl. L’articolo 1 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  1. lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  2. lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  3. lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) quali:
  4. operatori di cabine di sale cinematografiche;
  5. impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  6. maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  7. impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  8. lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  9. lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

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