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Inps, Fondo credito: le indicazioni per l’anticipazione Tsf e Tfr

Dopo l’istituzione in via sperimentale per un triennio della nuova prestazione di Anticipazione ordinaria del Trattamento di fine servizio (Tfs) e del Trattamento di fine rapporto (Tfr) in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, arrivano dall’Inps le istruzioni contabili in vigore dal 1° febbraio 2023. 

Per quanto riguarda i requisiti, l’anticipazione ordinaria può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di Tfs/Tfr riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili, che rientrano in una delle seguenti categorie: 

  • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
  • soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria.

La circolare emessa a settembre 2023 dall’Istituto nazionale di previdenza sociale individua nel dettaglio i possibili beneficiari della prestazione e fornisce le informazioni sull’importo erogabile a titolo di anticipazione TFS/TFR, il tasso di interesse e le modalità di presentazione della domanda.

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del Tfs/Tfr. È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul Tfs/Tfr, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni. Gli importi del Tfs/Tfr da considerare cedibili da parte del richiedente il finanziamento sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del Tfs/Tfr maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100 per cento del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

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