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Previdenza complementare, cosa cambia dal 1° luglio 2026

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Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni sulla previdenza complementare introdotte dalla legge di Bilancio 2026. La riforma riguarda lavoratori dipendenti, aziende e fondi pensione, con l’obiettivo di incentivare l’adesione alle forme pensionistiche integrative, aumentando la flessibilità delle scelte a disposizione dei lavoratori e introducendo incentivi fiscali per chi mantiene una partecipazione di lungo periodo ai fondi pensione.

Tra le novità figura l’aumento della quota di capitale che potrà essere riscossa al momento del pensionamento. La percentuale massima del montante accumulato liquidabile in un’unica soluzione passa infatti dal 50% al 60%. Resta tuttavia in vigore la clausola di salvaguardia già prevista dalla normativa: qualora il 70% del capitale maturato generi una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale Inps, l’intera posizione potrà essere riscossa sotto forma di capitale.

La riforma amplia inoltre le modalità di utilizzo delle somme accumulate. Accanto alle tradizionali rendite vitalizie vengono introdotte nuove opzioni, tra cui:

  • rendita a durata definita, parametrata all’aspettativa di vita residua dell’iscritto;
  • prelievi programmati entro i limiti stabiliti dalla legge;
  • erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni.

La normativa introduce inoltre un meccanismo premiale legato alla durata dell’iscrizione. Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili sul loro ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari già tassati in fase di accumulo). Sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota base del 20%. Dopo il quindicesimo anno di partecipazione a una forma pensionistica complementare, l’aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno aggiuntivo, fino a una riduzione massima di cinque punti.

Viene potenziato il meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari. In assenza di una scelta esplicita del lavoratore, il Tfr maturando e i contributi previsti confluiranno nel fondo pensione collettivo individuato dagli accordi o dai contratti collettivi applicati in azienda. Qualora siano presenti più fondi di riferimento, verrà applicato il criterio della maggioranza: le risorse saranno destinate alla forma pensionistica che registra il maggior numero di iscritti tra i dipendenti dell’impresa, salvo accordi aziendali differenti. Nei casi in cui non esistano accordi collettivi applicabili, il conferimento avverrà nella forma pensionistica residuale individuata dalla normativa ministeriale vigente.

Una misura di tutela è prevista per i lavoratori con redditi più bassi. La contribuzione a loro carico non sarà obbligatoria quando la retribuzione annua lorda risulterà inferiore all’importo dell’assegno sociale Inps.

La riforma conferma il principio della libera scelta del lavoratore. Dalla data della prima assunzione decorre una finestra di 60 giorni entro la quale il dipendente può rinunciare all’adesione automatica. In tal caso potrà mantenere il Tfr in azienda secondo il regime ordinario oppure destinarlo a una diversa forma pensionistica complementare. La rinuncia non sarà definitiva. Il lavoratore conserverà infatti la possibilità di modificare successivamente la propria decisione e conferire il Tfr futuro a un fondo pensione di propria scelta. Trascorso il periodo minimo di permanenza previsto dalla normativa, gli iscritti potranno trasferire il capitale accumulato verso un altro fondo pensione continuando a beneficiare del contributo versato dal datore di lavoro.

La riforma interviene sulla trasparenza informativa e sulla protezione del risparmio previdenziale legata all’età anagrafica. I datori di lavoro saranno tenuti a fornire ai neoassunti un’informativa dettagliata sulle modalità di adesione automatica, sui fondi di destinazione, sugli accordi collettivi applicabili e sulle alternative disponibili. L’azienda dovrà inoltre conservare la documentazione relativa alle scelte effettuate dal lavoratore e consegnarne copia all’interessato.

Le quote di Tfr e i contributi versati non confluiranno più in un comparto esclusivamente garantito. Gli statuti e i regolamenti dei fondi prevedono ora percorsi di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, parametrati sulla base dell’orizzonte temporale e dell’età anagrafica dell’iscritto.

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