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Bene, non benissimo: la prima risposta del governo all’emergenza economica

Il Decretone, come tutti lo chiamano, anche se il suo nome ufficioso è CuraItalia, è finalmente arrivato. Come per i decreti per l’emergenza sanitaria, che si sono succeduti rapidamente nell’arco di pochi giorni, anche quello per l‘emergenza economica ha rapidamente integrato il decreto precedente, il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, che si è trovato in breve superato dagli eventi.

Quell’ormai lontano 2 marzo si prevedevano misure in quel momento già sentite come forti e straordinarie: si modificavano i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si congelavano le scadenze tributarie per i cittadini residenti nell’allora “zona rossa”, e ne conseguivano tutta una serie di misure, per i cittadini e per le aziende: sospensione mutui e utenze, muti agevolati per gli agricoltori, e così via. Ma con l’intera Italia “in zona rossa”, e con l’evidente profilarsi di una crisi economica drammatica, ci voleva, oramai, ben altro.

Il Decretone si articola, in sostanza, su quattro assi di intervento:

  • Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  • Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Sul primo punto, ovviamente, si deve approvare con tutto il cuore: il potenziamento del Servizio sanitario nazionale è necessario e benvenuto; appaiono inutili oggi le polemiche su quello che si poteva fare prima, perché la dinamica dell’epidemia era in larga parte imprevedibile sul lungo periodo (anche se si sarebbe potuto fare di più a partire dall’inverno scorso, come hanno fatto Taiwan e Corea del sud). Se mai, ma qui il discorso si fa ampio, esiste un problema strutturale, a tutti noto, riguardante la formazione dei medici specializzandi, che è un collo di bottiglia che produce pochi specialisti, e un problema di sperequazione nord-sud in termini di posti letto e di apparecchiature. Ma su questo, ci sarà tempo per discutere.


Sul secondo punto, dal punto di vista delle aziende, si deve iniziare una lettura attenta:

la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;

la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;

è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;

misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;

si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel decreto legge del 9 marzo 2020);

a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50 per cento del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le forze dell’ordine;

il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;

misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;

l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per gli investimenti industriali secondo il piano 2014-2020 (decreto legge 112/2008);

misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Queste misure hanno sicuramente alcuni aspetti positivi rispetto all’emergenza: tra l’altro, prevedono per la prima volta nella storia italiana forme di sostegno, equiparabili al reddito di cittadinanza, anche per lavoratori autonomi e commercianti.

In particolare, la copertura di 600 euro, che tanto aveva allarmato i lavoratori autonomi perché si era parlato di “una tantum” è piuttosto un indennizzo mensile.

Non tutte le ansie però sono tamponate: a partire dalla banalissima considerazione, però potenzialmente devastante per molti casi, che quei 600 euro possono essere adeguati per alcuni, ma non potranno certo sostenere intere famiglie di professionisti e imprenditori che hanno un treno di spese superiore, consolidato dai guadagni ordinari prima della crisi (basta avere una casa in affitto…).

Si può riconoscere che l’indennizzo mensile si rivolge direttamente al reddito individuale, mentre per l’azienda si mette in campo un ventaglio di strumenti; sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito quelli che il Governo stesso indica come “principali”. Si segnalano quindi:

Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);

Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio: la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso; l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario; l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus; la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate; la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento la sospensione dei termini operativi del fondo; estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento; estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace); facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali; estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;

  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  •  estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per
    mutui prima casa;
  •  misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • la costituzione presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei
    lavori.
  • Infine, la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri
    scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti
    IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 legge 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
    Infine, misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020- 2022;
  •  il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
  •  contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
  • misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari.
  • Un primo commento: si segnala, in particolare, la delicatezza della fase attuativa. Occorrerà un importante lavoro amministrativo di direttive e circolari esplicative per risolvere i dubbi sul testo del lungo decreto: in pratica, quasi ogni punto impone uno sforzo di interpretazione ! A prima vista, per i professionisti e per le microimprese, una delazione sui pagamenti appare insufficiente, e arbitraria la definizione di settori più a rischio (turismo, ristorazione…) quando non esiste un settore che non sia colpito: dovrebbero probabilmente essere azzerati i versamenti in acconto, dell’Irpfer, dell’Iva e così via, e permettere così di pagare solo per quello che si incassa effettivamente nel 2020. Per le aziende che stavano investendo sull’occupazione, e che si trovano in controtendenza drammatica, occorrerebbero sgravi contribuitivi totali per chi abbia assunto almeno negli ultimi 6 mesi. Lo sblocco dei pagamenti per le aziende convenzionate con la pubblica amministrazione dovrebbe pure essere previsto: si parla di “velocizzazione” per l’ambito sanitario, appare una definizione generica. Occorre poi chiedersi se sospendere gli studi di settore, sempre in vista di commisurare i pagamenti al reale incasso. Ancora, sulle linee di credito, nelle forme previste, è necessario prevedere forme particolarmente flessibili di rimborso, per esempio attraverso quei preammortamenti che consentono di rimborsare solo gli interessi.
  • In conclusione, questo provvedimento non sembra da solo risolutivo, in una situazione peraltro in continua evoluzione.  Bisognerà utilizzare al massimo gli spazi di flessibilità al Patto di stabilità e i fondi europei, perché le risorse non basteranno, e soprattutto non bastano ancora le misure per le imprese.
  • (Centro Studi Unsic)

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