sabato , Settembre 26 2026
Home / Comunicazione / Bandi & Opportunità / Nuova Sabatini: nuove disposizioni per agricoltura e pesca

Nuova Sabatini: nuove disposizioni per agricoltura e pesca

pesca

Pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy le nuove disposizioni per la concessione dei contributi della Nuova Sabatini, la misura che sostiene l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, come macchinari, attrezzature e impianti.

Con l’ultimo circolare di luglio è stata infatti aggiornata la disciplina per le agevolazioni a favore delle imprese nei settori dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, vengono recepite le novità introdotte dalla Commissione europea in relazione ai regolamenti Aber (aiuti all’agricoltura) e Fiber (pesca).

È stato inoltre aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo, necessarie per accedere a contributi maggiorati previsti per gli investimenti green.

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (Pmi) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. 

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Check Also

“Foodtech incubator”, bando per la selezione di 10 progetti

Italia Agrifood Innovation Hub (ITAIH) annuncia l’apertura della seconda edizione di Foodtech Incubator, l’incubatore nazionale …