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Imu scaduta il 16 giugno: come funziona il ravvedimento

È scaduto ieri, 16 giugno, il termine per il versamento dell’acconto dell’Imu, l’imposta municipale propria dovuta per il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Chi non ha rispettato la scadenza può ancora mettersi in regola sfruttando il meccanismo del ravvedimento operoso che consente di versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate in caso di accertamento.

Introdotta nel 2012 in sostituzione dell’Ici, l’Imposta municipale propria rappresenta una delle principali entrate dei Comuni. È dovuta dai proprietari di immobili e dai titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono tenuti al pagamento anche i concessionari di aree demaniali e i locatari nel caso di immobili in leasing. Restano escluse, salvo specifiche eccezioni legate agli immobili di lusso, le abitazioni principali. Per gli altri immobili, il calcolo viene effettuato sulla rendita catastale rivalutata e sulle aliquote stabilite dai singoli Comuni.

L’imposta viene versata in due rate annuali con un acconto entro il 16 giugno e un saldo entro il 16 dicembre. Chi non ha pagato l’acconto entro la scadenza non perde però la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, evitando l’applicazione delle sanzioni piene applicate in caso di accertamento.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario versare:

  • l’imposta dovuta;
  • gli interessi legali maturati dalla data di scadenza;
  • una sanzione ridotta, calcolata in base al ritardo accumulato.

Il contribuente può accedere al ravvedimento operoso a condizione che:

  • la violazione non sia già stata contestata mediante atto di accertamento o liquidazione;
  • non siano state avviate verifiche o ispezioni formalmente comunicate;
  • l’irregolarità non sia già stata definitivamente accertata.

La normativa tributaria prevede diverse tipologie di ravvedimento operoso:

Ravvedimento sprint (entro 14 giorni) – Per chi versa entro due settimane dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno) – Se il pagamento viene effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione si riduce all’1,5%.

Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni) – Dal trentunesimo al novantesimo giorno, la sanzione applicata è pari all’1,67%.

Ravvedimento lungo (entro un anno) – Per le regolarizzazioni effettuate entro un anno dalla scadenza, la sanzione sale al 3,75%.

Ravvedimento biennale (entro due anni) – Se il pagamento avviene entro due anni dalla violazione, la sanzione è pari al 4,29%.

Ravvedimento ultra-biennale (oltre due anni) – Per le regolarizzazioni effettuate oltre il secondo anno, la sanzione ridotta arriva al 5%.

Ravvedimento dopo il PVC – Anche dopo la notifica di un Processo verbale di constatazione (PVC) è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni, che in questo caso si attestano al 6%.

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