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Covid, le disposizioni dei decreti del 24 e 29 dicembre 2021

Con due decreti in pieno periodo natalizio, il governo ha in parte confermato e reso più severa, e in parte davvero rivoluzionato, la strategia antipandemica. Col decreto 221 del 24 dicembre, è stato stabilito lo stato d’emergenza stabilito sin dal 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022. E’ questa la base giuridica per gli ulteriori provvedimenti d’emergenza. Il primo di questi riguarda la durata dei green pass, ridotta a sei mesi da nove; il secondo è l’obbligo di mascherina all’aperto. Qui c’è una significativa novità: se finora, anche in conseguenza dell’iniziale scarsità di mascherine, si ammettevano nell’uso comune, non medico, mascherine di qualsiasi genere, perché comunque utili, adesso in alcuni casi si stabilisce la tipologia di mascherina da impiegare: solo la Fpp2, modello certificato e riconoscibile dal marchio, potrà essere impiegata per cinema, teatri, e sui pubblici trasporti. Il certificato verde sarà richiesto anche per le consumazioni al banco, non solo al tavolo. Ferme discoteche e sale da ballo, e in genere feste e assembramenti. I visitatori di persone ricoverate dovranno avere il green pass “rafforzato”, o quello “base”, ma allora col tampone appena fatto. Il green pass “base” diventa obbligatorio anche per i corsi di formazione privati svolti in presenza, “rafforzato”, cioè, ripetiamo, senza possibilità di basarlo sul tampone ma soltanto sulla vaccinazione, anche per l’accesso a tutta una serie di luoghi, dai musei alle piscine alle palestre ai centri benessere e così via. In pratica, si riduce di molto la flessibilità finora consentita ai non vaccinati che presentassero dei tamponi eseguiti nelle 48 ore. Per l’accesso al territorio italiano, si prevedono test (ma spesso saranno soltanto a campione) per i viaggiatori agli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, e chi fosse trovato positivo potrà essere inviato nei cosiddetti “Covid Hotel” per la quarantena. Si estendono fino a marzo le disposizioni già vigenti per i lavoratori che siano “soggetti fragili”, e per i congedi parentali, e infine il decreto prevede diverse norme tecniche tutte rivolte al rifinanziamento di diverse misure straordinarie, come le vaccinazioni presso le farmacie.

Significative, inoltre, le misure aggiuntive annunciate con comunicato del 29 dicembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricalcando qui il comunicato ufficiale, in attesa del testo del decreto, si nota come si estenda ancora, dal 10 gennaio, il green pass “rafforzato”: ad alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto, i mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Ma la novità maggiore è forse quella sulle quarantene: il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che “hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo”. In pratica, pur in un quadro di generale rafforzamento delle misure di prevenzione, non si vuole più obbligare alla quarantena chi abbia avuto contatti con un positivo, purché sufficientemente protetti a livello immunitario: in questi casi, dalla quarantena si passa alla semplice “sorveglianza”, e sino al decimo giorno, successivo all’ultimo contatto con un soggetto positivo, basterà indossare soltanto mascherine FFP2, ed effettuare “solo qualora sintomatici “ un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso, se negativo, trasmettendo all’Asl il referto termina anche l’autosorveglianza. Evidentemente, in caso di tampone positivo occorrerà sempre invece isolarsi e rivolgersi al medico. Infine, cambiano le capienze dei luoghi aperti al pubblico, saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

(Luca Cefisi)

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