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Il decreto del 22 marzo 2020 letto alla luce della nuova circolare

Il nuovo (qualcuno dirà, l’ennesimo, ma è la situazione a cambiare, e non per il meglio) decreto della Presidenza del Consiglio del 22 marzo 2020 impone un’ulteriore restrizione alle attività produttive, con un lungo allegato di quelle consentite, di cui si riportano i codici Ateco.

Se il decreto è stato diffuso dai principali siti web d’informazione, non così la circolare attuativa della stessa Presidenza del Consiglio. La sua lettura contribuisce a chiarire certi dubbi, ma conferma anche gli ampi spazi lasciati all’interpretazione e al silenzio assenso, cosa che, se da un lato permette flessibilità, dall’altra potrà generare dubbi e contraddizioni.

La circolare ricorda, innanzitutto, che tutte le attività, in linea di principio, possono continuare, se a distanza o con lavoro agile, incluse quelle professionali. E’ importante rilevare che, laddove il decreto preveda un’autocertificazione, per le attività che non possono interrompersi premendo un bottone per ovvi motivi tecnici (gli altoforni, certo, ma non soltanto), o quelle che a prima vista non sono necessarie, ma servono una filiera più complessa, le aziende dovranno comunicare queste condizioni, ma non significa che siano sottoposte a autorizzazione preventiva, potranno continuare il lavoro, a meno che il prefetto non voglia contestare i loro dati.

In pratica, contestazione se del caso, ma assenso silenzioso.

I prefetti si muoveranno anche consultando Camere di commercio e ogni altro ente territoriale.

Sugli spostamenti, la vera novità è che non si ammette più il ritorno alla propria abitazione: questo non riguarda, logicamente, gli spostamenti per lavoro più o meno brevi, i pendolari soprattutto, ma gli spostamenti non necessari (per riunioni, ecc.) e in generale chi si trovi oggi a risiedere temporaneamente altrove, non deve tornare a casa, ma rimanere dov’è. Al contrario, ovviamente, chi si trovi nella città di residenza non può iniziare un soggiorno altrove, neppure in abitazioni di sua proprietà. Si potrà invece uscire dal proprio comune di residenza per approvvigionarsi, chiarimento utile per chi vive in comuni molto piccoli, o al confine tra due comuni.

Infine, la scadenze dell’emergenza: i vari provvedimenti che si sono accavallati menzionavano a volte il 25 marzo, a volte il 3 aprile: vale il 3 aprile, in ogni caso.

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